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per voi


Caro lettore,
effettivamente il vigile che hai incontrato ti ha dato un’informazione corretta. Infatti secondo le norme del codice della strada tutti coloro che sono in possosso di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero possono guidare in Italia gli stessi veicoli per i quali è valida la loro patente solo se sono qui residenti da meno di un anno; inoltre, in alcuni casi, è anche necessario allegare alla patente straniera una traduzione ufficiale in lingua italiana.
Dopo un anno dallo stabilmento della residenza in Italia non è più possibile utilizzare la patente straniera, anche se non è ancora scaduta, ma sarà necessario chiederne la conversione rivolgendosi agli uffici della Motorizzazione Civile.
Tuttavia, non tutte le patenti straniere possono essere convertite ma solamente quelle rilasciate da Stati esteri che abbiano concluso appositi accordi internazionali di reciprocità con l’Italia; pertanto gli stranieri in possesso di patente rilasciata nello Stato d’origine per la quale non è possibile richiedere la conversione, dovranno ottenere la patente italiana alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
Con riferimento al tuo caso bisogna dire che la patente conseguita in Ecuador non può essere convertita, quindi, trascorso un anno da quando hai ottenuto la residenza in Italia questa patente non sarà più considerata valida; per continuare a guidare sarà quindi necessario fare quella italiana, come ti ha suggerito il vigile.
Ovviamente sono previste delle sanzione in caso di violazione di queste norme; così nel caso in cui, dopo un anno dall’ottenimento della residenza, al cittadino straniero che continui a guidare munito solamente della sua patente nazionale, senza avere chiesto la conversione o senza avere ottenuto la patente italiana, saranno applicabili le medesime sanzioni previste per chi guida con la patente scaduta: sanzione amministrativa da € 155 a € 624 oltre alle sanzione accessoria del ritiro della patente.


Secondo la normativa italiana, nessuna sanzione disciplinare può essere adottata nei confronti di un lavoratore se prima non gli è stato contestato dettagliatamente (e tempestivamente) l’addebito che gli viene mosso e non gli viene permesso di giustificare il proprio comportamento nei 5 giorni successivi. Solo dopo questa procedura, specificamente prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il datore di lavoro può materialmente infliggere la sanzione disciplinare.
Le giustificazione del lavoratore possono esser fornite o tramite lettera scritta o verbalmente al datore di lavoro, alla presenza di un rappresentante sindacale (in tale sede il datore di lavoro è obbligato ad ascoltare ed il dipendente potrà esporre le sue ragioni).
Nel caso in cui il datore di lavoro, invece, sanzioni direttamente il lavoratore, senza preventivamente contestargli l'addebito e/o senza sentirlo a sua difesa, la sanzione può essere impugnata davanti il Tribunale del lavoro. Innanzi tutto, la sanzione può essere impugnata – in un caso come questo – per vizi di forma: il fatto che al lavoratore non sia stato consentito di esercitare il diritto di difesa, è quanto basta perché il Giudice del Lavoro debba dichiarare nulla la sanzione. In secondo luogo, la sanzione può essere impugnata nel merito, argomentando le ragioni per cui si ritiene che la contestazione sia falsa. Infine, i provvedimenti disciplinari possono essere impugnati sotto il profilo della proporzionalità: la sanzione infatti non può essere sproporzionata rispetto alla mancanza commessa. La manifesta sproporzione è sufficiente ad indurre il giudice ad annullare il provvedimento disciplinare.
Per quanto riguarda il Suo caso, vista la mancanza della contestazione disciplinare, Le consiglio certamente di impugnare la sanzione ricevuta per motivi formali e sostanziali, ricordando che il termine per poterlo fare è di 5 anni dalla data di ricevimento della sanzione disciplinare stessa. 

 

federicazironi@mixamag.it