Caro lettore,
la normativa che regola il lavoro degli stranieri in Italia, principalmente contenuta nel testo unico dell’immigrazione (D.lgs. 286/1998), vieta la possibilità di occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri che siano privi del permesso di soggiorno. Il divieto vale anche nel caso in cui il lavoratore già munito di regolare permesso di soggiorno e regolarmente assunto, continui a lavorare dopo che il permesso di soggiorno gli è stato revocato oppure è scaduto e lo stesso lavoratore straniero non ha provveduto a richiederne il rinnovo nei termini previsti dalla legge (ossia entro 60 giorni prima della scadenza).
Sul punto la normativa è molto severa tanto che la violazione di questo divieto costituisce reato punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000 per ogni lavoratore irregolarmente impiegato. Ciò significa che se a seguito di un controllo dovesse essere accertato che un datore di lavoro sta occupando cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, quel datore di lavoro verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria e nei suoi confronti inizierà un vero e proprio procedimento penale. Il lavoratore straniero, invece, sarà presumibilmente espulso.
Bisogna dire che se questo tuo parente è privo di permesso di soggiorno non ti sarà possibile assumerlo alle tue dipendenze se non a rischio di incorrere in sanzioni piuttosto gravi anche dal punto di vista economico.
Per rispondere all’ultima domanda, un cittadino straniero senza permesso di soggiorno può lavorare solo in modo irregolare e la sua posizione non può di regola essere sanata. Il datore di lavoro che vuole assumere un cittadino straniero potrà formulare una richiesta nominativa di nulla osta al lavoro presso la Prefettura ma il cittadino straniero se già in Italia dovrà rimpatriare e rientrare regolarmente.