Gentile avvocato, la scorsa settimana sono stato 'punito' dal mio datore di lavoro con una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di tre giorni. Il tutto mi veniva spiegato, tra l’altro solo via lettera e nemmeno con una convocazione, perché a suo dire io non avevo comunicato velocemente il mio nuovo indirizzo. A parte che non è vero, possibile che non mi sia nemmeno data la possibilità di difendermi? Posso fare qualcosa adesso?
risponde: FEDERICA ZIRONI | AVVOCATO DEL LAVORO
Secondo la normativa italiana, nessuna sanzione disciplinare può essere adottata nei confronti di un lavoratore se prima non gli è stato contestato dettagliatamente (e tempestivamente) l’addebito che gli viene mosso e non gli viene permesso di giustificare il proprio comportamento nei 5 giorni successivi. Solo dopo questa procedura, specificamente prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il datore di lavoro può materialmente infliggere la sanzione disciplinare.
Le giustificazione del lavoratore possono esser fornite o tramite lettera scritta o verbalmente al datore di lavoro, alla presenza di un rappresentante sindacale (in tale sede il datore di lavoro è obbligato ad ascoltare ed il dipendente potrà esporre le sue ragioni).
Nel caso in cui il datore di lavoro, invece, sanzioni direttamente il lavoratore, senza preventivamente contestargli l'addebito e/o senza sentirlo a sua difesa, la sanzione può essere impugnata davanti il Tribunale del lavoro. Innanzi tutto, la sanzione può essere impugnata – in un caso come questo – per vizi di forma: il fatto che al lavoratore non sia stato consentito di esercitare il diritto di difesa, è quanto basta perché il Giudice del Lavoro debba dichiarare nulla la sanzione. In secondo luogo, la sanzione può essere impugnata nel merito, argomentando le ragioni per cui si ritiene che la contestazione sia falsa. Infine, i provvedimenti disciplinari possono essere impugnati sotto il profilo della proporzionalità: la sanzione infatti non può essere sproporzionata rispetto alla mancanza commessa. La manifesta sproporzione è sufficiente ad indurre il giudice ad annullare il provvedimento disciplinare.
Per quanto riguarda il Suo caso, vista la mancanza della contestazione disciplinare, Le consiglio certamente di impugnare la sanzione ricevuta per motivi formali e sostanziali, ricordando che il termine per poterlo fare è di 5 anni dalla data di ricevimento della sanzione disciplinare stessa.