Gentile avvocato, sto lavorando con un contratto a tempo determinato. La società per la quale lavoro costruisce componenti elettrici ed io sono addetto ad una delle macchine della produzione (anche se quando servo su un’altra macchina, il mio responsabile mi sposta). In realtà il contratto è già scaduto, ma ho firmato una proroga con scadenza il prossimo 30 marzo. Ho sentito alla radio che è cambiata la legge che riguarda la tutela delle persone come me, assunte con contratto a tempo determinato, cos’è cambiato? Come mi devo comportare?
risponde: Federica Zironi | Avvocato del Lavoro

In effetti, lo scorso 24 novembre è entrato in vigore il c.d. “Collegato lavoro”, ossia la legge n.183/2010 che ha in parte modificato anche la normativa nell’ambito dei contratti a tempo determinato.
La prima importante modifica per i lavoratori è legata all’obbligo di impugnare tutti i contratti a termine ritenuti non legittimi entro 60 giorni dalla comunicazione della loro cessazione o, in mancanza di una comunicazione scritta, dalla loro scadenza. Tale impugnazione diventa però inefficace, cioè non produce alcun effetto, se non è seguita dal deposito del ricorso presso il competente Tribunale entro il successivo termine di 270 giorni. In pratica questo significa che se il lavoratore ritiene che vi siano dei motivi di illegittimità del proprio contratto a temine, immediatamente ricevuta la lettera con cui la società comunica la cessazione del rapporto o immediatamente dopo la scadenza del contratto deve recarsi presso l’ufficio vertenze di un sindacato o da un legale perché avrà soltanto 60 giorni di tempo per impugnare l’allontanamento dal posto di lavoro. Se poi vi fossero le condizioni, avrà soltanto ulteriori 9 mesi per depositare la causa in tribunale.
L’altra importante modifica introdotta dalla nuova legge riguarda le conseguenze per il lavoratore in caso di vittoria della causa avviata per far verificare l’illegittimità del contratto a tempo determinato. Sembra non ci sia alcun dubbio sul fatto che la nuova normativa non ha modificato la regola per cui un contratto di lavoro, a cui è stato illegittimamente apposto un termine, deve essere convertito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. In sostanza, se non vi erano ragioni per fissare una scadenza al contratto, il lavoratore ha diritto di riavere il suo posto di lavoro, a tempo indeterminato. Ci sono state invece modifiche per quanto riguarda il risarcimento del danno che spetta al lavoratore ingiustamente allontanato dal lavoro per la scadenza del termine illegittimamente apposto. La questione però è molto controversa ed attualmente si trova in esame avanti alla Corte costituzionale, perciò si potrà approfondire tale argomento nel momento in cui sarà meglio definito.
Nel Suo caso, dato che la proroga ha spostato la data di scadenza del contratto al 30 marzo, Le consiglierei certamente di far verificare le condizioni per un’eventuale possibilità di impugnazione e quindi di vertenza immediatamente dopo la sua scadenza, oppure immediatamente dopo aver ricevuto una comunicazione da parte della società di cessazione del rapporto di lavoro.