Gentile Avvocato,
oggi sono stata licenziata. Stamattina sono stata convocata dal mio datore di lavoro che, in presenza di altri colleghi, mi ha accusata di avere creato danni alla società con il mio operato e mi ha detto che da quel momento in avanti dovevo considerarmi licenziata. Poi mi ha presentato una lettera dicendomi che se non la firmavo, mi avrebbe fatto un’azione legale per ottenere il pagamento di tutti i danni da me causati. Praticamente non ho quasi letto la lettera, ma c’era scritto “dimissioni”. Io, molto spaventata, ho firmato e me ne sono andata. Posso fare qualcosa per questa situazione?
Grazie Mirabel
risponde: Federica Zironi | Avvocato del Lavoro

Gentile Mirabel,
purtroppo la situazione non è delle migliori pur essendo abbastanza frequente. Lei è stata allontanata dal posto di lavoro per volontà del suo datore di lavoro, ma di fatto lei sembrerebbe aver firmato una lettera di dimissioni con effetto immediato.
Purtroppo, le dimissioni hanno effetto quando giungono a conoscenza del datore di lavoro; conseguentemente, da quel momento non possono più essere revocate senza il consenso del datore di lavoro.
Tuttavia, se questa è la regola generale, sono state individuate alcune ipotesi in cui è possibile annullare le dimissioni, con conseguente ripristino del rapporto, e ciò anche nel caso in cui il datore di lavoro non sia d’accordo.
Sono infatti annullabili le dimissioni rassegnate a seguito di pressioni esercitate dal datore di lavoro e configurabili alla stregua di violenza morale. Ciò si verifica, per esempio, se il datore di lavoro prospetta al lavoratore le dimissioni come alternativa al licenziamento o alla denuncia penale; più in generale, l'ipotesi ricorre se il datore di lavoro prospetta le dimissioni come alternativa all'esercizio di un proprio diritto e se, da tale minaccia, il datore di lavoro si proponga di ottenere vantaggi ingiusti.
Sono anche annullabili le dimissioni rassegnate in caso di dolo del datore di lavoro: se, cioè, il lavoratore è stato costretto alle dimissioni, che altrimenti non avrebbe rassegnato, da una falsa rappresentazione delle realtà ad opera, appunto, del datore di lavoro.
In sintesi, si può dire che una volta rassegnate, le dimissioni producono il loro naturale effetto, salvo che ricorra una delle ipotesi indicate e si possa fornirne una prova rigorosa, oppure il datore di lavoro acconsenta alla revoca.
Nel suo caso, credo si possa ipotizzare sia una pressione da parte del datore di lavoro che è degenerata nella possibilità di ottenere per lui un vantaggio ingiusto (risarcimento del danno per l’azienda) ed anche dolo del datore di lavoro per averle fatto credere in un’azione legale per ottenere il pagamento dei danni. Sarà fondamentale riuscire a provare la sua tesi grazie alle testimonianze dei colleghi presenti al momento dei fatti da lei raccontati.