Cara Mixa,
sono una cittadina filippina con permesso di soggiorno per lavoro, sposata, con due figli di 6 e 8 anni. Mio marito mi ha raggiunto in Italia nel 2006, ma poi è rimasto con noi e non è più riuscito a regolarizzare la sua posizione. I nostri figli sono molto legati al padre, che contribuisce al loro mantenimento e che mi aiuta nella loro gestione quotidiana. Siamo preoccupati dalla possibilità che lui possa ricevere un decreto di espulsione, soprattutto per il trauma che ciò provocherebbe ai i nostri bambini, che si vedrebbero così improvvisamente privati della figura paterna.
Cosa posso fare ?
risponde: Paolo Oddi | Avvocato specialista in diritto dell'immigrazione

Gentile lettrice,
come avrà visto anche sul precedente numero di Mixa Magazine, il tema che ci pone è molto dibattuto e riguarda la facoltà per il genitore irregolare di rivolgersi al Tribunale per i minorenni al fine di chiedere un’autorizzazione alla sua permanenza in Italia – ai sensi dell’art. 31 c. 3 testo unico immigrazione - sul presupposto che il rischio in ordine alla sua espulsione produca un grave danno allo sviluppo psicofisico dei minori.
Se il Tribunale autorizza il genitore, quest’ultimo ottiene un permesso di soggiorno per assistenza minori, della durata stabilita dai giudici minorili.
Dopo una serie di precedenti contrastanti – questa interpretazione dell’art. 31 c. 3 non trovava d’accordo Questure, Procure minorili e diverse Corti d’Appello - finalmente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite – sentenze 21803/10 e 21799/10 del 6 luglio 2010, depositate il 25 ottobre 2010 – ha sciolto i dubbi e con chiarezza ha affermato che “la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore (…) non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento nell’ambiente in cui è cresciuto”.
In base alle richiamate e importantissime sentenze suo marito potrà dunque rivolgere apposita istanza al Tribunale per i minorenni (in base all’art. 31 c. 3 d.lgs 286/98) affinché valuti la vostra complessiva situazione familiare – anche disponendo un’indagine da parte dei servizi sociali – e il danno che la sua (eventuale) espulsione potrebbe concretamente arrecare ai vostri figli dal punto di vista di un equilibrato sviluppo psico-fisico ed al fine di ottenere l’invocata autorizzazione alla permanenza.
Le consiglio, in ogni caso, di procedere anche con la domanda di ricongiungimento familiare, qualora sia in possesso di alloggio e reddito idonei (come prevede l’art. 29 del citato testo unico), poiché il permesso di soggiorno rilasciato a seguito dell’autorizzazione del Tribunale per i minori è temporaneo e non convertibile, pur consentendo regolare attività lavorativa.