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per voi
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Posso far lavorare mio cugino senza permesso di soggiorno se ha l'affidamento in prova?

Cara Mixa,

sono un cittadino egiziano, regolarmente soggiornante in Italia, e sono titolare di una piccola pizzeria. Qualche mese fa mio cugino di nazionalità egiziana ma senza regolare permesso di soggiorno, è stato condannato per un reato minore alla pena di 6 mesi di reclusione, purtroppo però non gli è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Ora che gli è stato fatto l’ordine di esecuzione e lui vorrebbe fare richiesta di scontare la pena con l’affidamento in prova e per questa ragione mi ha chiesto di potere lavorare presso il mio ristorante durante il periodo di affidamento. Ma io posso farlo lavorare anche se è senza permesso di soggiorno?

 

andreadamicis@mixamag.it

 

risponde: Andrea d'Amicis | Avvocato penalista

Caro lettore,

effettivamente la legge prevede che nel caso in cui si sia stati condannati a una pena detentiva inferiore a tre anni (com’è nel caso che hai segnalato) è possibile che la detenzione possa essere sostituita con una misura alternativa come l’affidamento in prova. In caso di concessione di questo beneficio, la persona condannata sarà libera ma dovrà rigorosamente rispettare alcune prescrizioni e sarà soggetto alla sorveglianza degli assistenti sociali dell’UEPE (Ufficio esecuzione penale esterna) che comunicheranno al magistrato di sorveglianza ogni eventuale violazione; generalmente la positiva concessione dell’affidamento in prova dipende dalla possibilità di svolgere una regolare attività lavorativa. Ciò vale sia per gli italiani che per gli stranieri anche se privi di regolare permesso di soggiorno. La questione era già stata affrontata dal ministero del Lavoro con la circolare 27/1993 secondo cui i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno sono tassativamente obbligati in forza di una decisione giurisdizionale a restare sul territorio italiano e a svolgere attività lavorativa in alternativa alla pena detentiva in forza di un’ordinanza del tribunale di sorveglianza. Vero è che l’art. 22 D.Lgs. 286/1998, così come modificato dalla L. 189/2002, punisce con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda di minimo 5.000 euro il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. Tuttavia la questione deve comunque ritenersi superata proprio in virtù di quanto previsto dalla circolare 27/1993 così come implicitamente confermato anche dalla Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 47 (affidamento in prova) 48 e 50 dell’ordinamento penitenziario ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l’accesso alle misure alternative da essi previste. In questo senso deve ritenersi che tu possa fare lavorare tuo cugino presso il tuo ristorante se sia ammesso a scontare la pena in regime di affidamento in prova, anche se privo del permesso di soggiorno.