banner-permicro
In Primo Piano Editoriale Reportage News Rubriche MediaCenter Sondaggi Eventi Archivio Contatti Free Press
mixa
per voi
Share |
Il mio fidanzato non ha il permesso di soggiorno. Io sono italiana. Posso sposarmi nella mia città?

Sono una cittadina italiana che ha da circa un anno una relazione con un uomo ucraino senza permesso di soggiorno. Vorremmo sposarci ma ho saputo che dall'agosto 2009 la legislazione è cambiata e lui ha bisogno del permesso per procedere alle pubblicazioni.Potrei avere chiarimenti in proposito?
Grazie
Anna

risponde: Paolo Oddi | Avvocato specialista in diritto dell'immigrazione

Gentile lettrice purtroppo le informazioni in suo possesso sono corrette.
Con l'art. 1 comma 15 della legge 94/09 è stato modificato il nostro codice civile, in particolare all'art. 116. Dall'agosto 2009, infatti, la nuova formulazione di questo importante articolo impone allo straniero che si voglia sposare in Italia, oltre al nulla osta al matrimonio (unico certificato prima richiesto insieme a quello d'identità) "un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano". Questa nuova norma mette in secondo piano l'esercizio di un diritto civile fondamentale rispetto al possesso di un'autorizzazione amministrativa (tale è il permesso di soggiorno) e per questo sta già sollevando legittimi dubbi sulla sua costituzionalità. Si aggiunga che la circolare del Ministero dell'interno n. 19/09 ("Indicazioni in materia anagrafica e di stato civile") chiarisce che il matrimonio dello straniero extracomunitario "è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale" e che "tale condizione deve sussistere all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio. In assenza della suddetta condizione l'ufficiale dello stato civile non può compiere gli atti richiesti". La circolare elenca i documenti che attestano la regolarità del soggiorno, inserendovi anche "la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno " (essendo noti i lunghissimi tempi di attesa del rilascio), nonché "la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso" (per le identiche ragioni"). Al momento - sperando che la Corte Costituzionale si esprima presto su una così rilevante questione - dovrà recarsi presso lo Stato del suo futuro sposo (o nella nostra rappresentanza diplomatico-consolare) e lì convolare a nozze. Al rientro in Italia suo marito avrà diritto a un permesso di soggiorno per famiglia... Costi dei biglietti aerei permettendo!

 

paolooddi@mixamag.it