Cara Mixa,
Sono un cittadino sudanese. Qualche giorno fa sono entrato in un bar per mangiare un panino. Al momento di pagare, il titolare del bar mi ha fatto pagare 5 euro un panino che dal cartellino dei prezzi esposto risultava costare 2,50 euro. Quando ho chiesto spiegazioni, il titolare del bar mi ha risposto “se non ti sta bene, tornatene a casa tua, qui decido io quanto far pagare le cose a quelli come te”. Posso fare qualcosa?
Gasem

Gent.mo Gasem
Sicuramente il comportamento del titolare del bar può considerarsi come discriminatorio. Il nostro ordinamento prevede diversi strumenti di tutela contro le discriminazioni, alcuni dei quali derivati dall’ordinamento giudico internazionale. Alcune importanti disposizione in materia di discriminazione si trovano anche nel D. Lgs. 286/98 (il cd. Testo Unico sull’Immigrazione). In particolare, l’art. 43 offre, oltre ad una definizione di discriminazione, anche un elenco non tassativo dei comportamenti che devono considerarsi discriminatori., tra cui troviamo proprio quello di chi “imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”.
In tutti questi casi, l'art. 44 del d.lgs 286/98, prevede uno specifico mezzo di tutela, detto azione civile contro la discriminazione, che consiste nel fare ricorso al giudice civile perchè, anche in via d’urgenza, ordini la cessazione della discriminazione e ne rimuova gli effetti ed eventualmente disponga il risarcimento dei danni, sia patrimoniali sia non patrimoniali. Nei casi di discriminazione razziale, quindi, sia i singoli, sia anche alcuni enti ed associazioni, possono agire in giudizio rivolgendosi al Giudice ordinario per far cessare il comportamento discriminatorio non solo di soggetti privati ma anche della pubblica amministrazione.
È importante evidenziare inoltre che nei casi più gravi, i comportamenti discriminatori possono avere una rilevanza anche penale, integrando vere e proprie fattispecie di reato o costituendo un’aggravante di altri reati quando questi siano stati commessi per finalità di discriminazione o per motivi di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3, legge 122/1993).