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Mia moglie guadagna meno di quanto richiesto per il ricongiugimento: cosa posso fare?

 

Sono un cittadino dell'Ecuador, in Italia da 5 anni, sposato con una connazionale, con due figli minori, uno di 2 anni (nato in Italia), l'altro di 7 (frequenta la scuola elementare). Mia moglie è in regola e lavora come colf presso diverse famiglie. Vi scrivo per sapere se c'è modo di regolarizzarmi, perché senza permesso di soggiorno fatico a trovare lavoro e mia moglie, con la crisi, ha ridotto il suo. Per questo motivo è in difficoltà ad avviare la pratica di ricongiungimento in quanto il suo reddito attualmente è inferiore a quello previsto dalla legge e, in ogni caso, non potremmo permetterci di sostenere un mio viaggio di andata e ritorno Ecuador-Italia.

 

risponde: paolo oddi | avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione

 

Una possibilità che il testo unico sull'immigrazione (d.lgs 286/98) le consente è quella di presentare un'istanza – come prevede l'art. 31 c. 3 – al Tribunale per i minorenni, con la quale chiedere che il Tribunale stesso la autorizzi alla permanenza in Italia per un periodo stabilito, in via eccezionale rispetto a tutte le norme che regolano l'ingresso e il soggiorno degli immigrati. Questa norma è stata prevista per tutelare i figli minori che sono già sul nostro territorio e la loro unità familiare con i genitori.
Per diversi anni il Tribunale per i minorenni concedeva questa autorizzazione al genitore (che normalmente poteva avere una durata da 1 a 3 anni, prorogabili) solo se il figlio minore presentava gravi problemi di salute o psicologici e chiedeva al genitore di presentare documentazione medica o altra certificazione che attestasse la presenza di questi “gravi” problemi.
Più di recente il Tribunale per i minorenni milanese ha ritenuto che se uno dei due genitori è regolare e l'altro no, il rischio dell'espulsione di quest'ultimo avrebbe potuto arrecare un “grave danno connesso con lo sviluppo psicofisico” al figlio minore, che improvvisamente si sarebbe potuto trovare senza uno dei due genitori.
Questa interpretazione della norma, che trovava conferma in una importante sentenza della Corte di Cassazione (S.U. n.22216 del 16-10-2006), era stata messa in discussione dalla Corte d'Appello di Milano che annullava i provvedimenti del Tribunale per i minorenni. Tuttavia le nuove sentenze della Cassazione, l'ultima proprio di pochi giorni fa, confermano nuovamente la corretta interpretazione dei giudici del Tribunale per i minorenni.
In conclusione lei potrà rivolgersi a questo tribunale presentando un'istanza in cui chiede di essere autorizzato nell'interesse dei suoi figli minori facendo riferimento a queste importanti sentenze della Corte di Cassazione (tra cui Cass. Civ., I^, sentenza n. 22080 del 26-6-2009).

paolooddi@mixamag.it