Gent.le Mixa,
sono una cittadina turca, a Milano da molti anni, con regolare permesso di soggiorno. Un caro amico, mio connazionale, è stato fermato per un controllo documenti, portato in questura e da lì nel centro di identificazione e espulsione di via Corelli a Milano, dove si trova oramai da quasi un mese. Che strumenti legali ha per chiedere l'annullamento dell'espulsione, e - in ogni caso - quanto tempo possono tenerlo recluso nel centro ?
Gent.ma lettrice,
il trattenimento del suo amico nel centro di identificazione e espulsione (CIE) è diretta conseguenza del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera firmato dalla Prefettura di Milano, che sicuramente gli sarà stato notificato al momento del controllo. Il decreto di espulsione, in base all'art. 13 c. 8 del Testo unico immigrazione (d.lgs 286/98), deve essere impugnato davanti al Giudice di pace di Milano (ovvero dove ha sede la Prefettura che lo ha disposto) entro 60 giorni dalla notifica all'interessato. La norma appena citata consente anche allo straniero di esercitare un importante diritto e cioè di chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello stato 'in automatico', cioè senza dovere dimostrare il possesso di determinati requisiti di reddito. Ciò significa che il legale che il suo amico sceglierà potrà presentare direttamente la parcella al Giudice di pace competente per il ricorso e non sarà dunque il diretto interessato a doverlo remunerare. L'importante è che l'avvocato si ricordi di far sottoscrivere allo straniero (autenticandogli la firma) un'apposita e separata istanza nella quale lo stesso straniero chieda di essere ammesso a questo beneficio. Nel ricorso, vanno fatti valere tutti i cosidetti 'vizi' dell'atto, sia formali che sostanziali. Se l'atto, ad esempio, non è stato tradotto in una lingua comprensibile al destinatario o presenta una motivazione scorretta (la Prefettura, ad es., sostiene che lo straniero è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera mentre questi è in grado di dimostrare il contrario), esso potrà essere annullato. Se si riesce a ottenere l'annullamento del decreto di espulsione, questo comporta anche l'annullamento del divieto di ingresso in Italia normalemente stabilito in 10 anni (attenzione che, frequentemente, al decreto di espulsione si accompagna l'inserimento del nominativo della persona espulsa nel S.I.S., cioè nel sistema informativo Schengen: ciò determina un'inammisibilità in tutta l'area Schengen - ovvero tutto il territorio europeo - per anni 3, reiterabili per altri 3).
La disciplina del trattenimento nel CIE è stata rimodulata dalla l. 94/09 - di modifica dell'art. 14 del t.u. imm-.
Oggi uno straniero può rimanere recluso in via amministrativa fino a sei mesi in attesa del suo rimpatrio coatto.
Tuttavia, una volta convalidata la misura, il primo periodo di trattenimento dura 30 giorni: per poter chiedere una proroga di ulteriori trenta giorni la questura dovrà motivare al Giudice di pace (davanti al quale si svolgerà un'apposita udienza in presenza dell'interessato, del suo difensore e dell'interprete, oltre che del rappresentante della questura) quali gravi difficoltà si sono presentate nell'accertamento dell'identità e della nazionalità dello straniero o per l'acquisizione di documenti per il rimpatrio. Il giudice deciderà quindi se concedere la proroga. Nel caso queste gravi difficoltà non siano state dimostrate, il giudice non potrà concedere la proroga e lo straniero dovrà essere rimesso in libertà.
Tuttavia se le condizioni (previste dal nuovo art. 14) per le proroghe (diverse per la prima - di 30 gg -, seconda - 60 gg - e infine ultima proroga - di altri 60 gg -) vengono ritenute sussistenti, lo straniero potrà permanere nel CIE fino a un totale di sei mesi.
Nel caso che ci sottopone, verifichi con il legale del suo amico se effettivamente la questura ha richiesto la proroga e se, nel caso, siano state dimostrate le "gravi difficoltà". Se il suo amico è stato identificato e ha il passaporto non sarà più giustificata una ulteriore restrizione della sua libertà personale.