Gentile avvocato, mi chiamo Blanca T., sono peruviana, ho un regolare permesso di soggiorno e lavoro in Italia da diversi anni per una società di pulizie. Ultimamente sono dovuta tornare in Perù per assistere mia madre gravemente malata e, quindi, ho chiesto un periodo di aspettativa. Sono stata via due mesi ed al mio rientro mi è stato detto che il mio lavoro era terminato perché mi avevano licenziata e, poi mi è stato chiesto di consegnare una lettera di dimissioni. Avrei bisogno di sapere come comportarmi e come far valere i miei diritti.
risponde: Federica Zironi | Avvocato del Lavoro
Gentile signora Blanca T.,
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere interrotto in diversi modi: per accordo tra le parti (risoluzione consensuale), per dimissioni del lavoratore o per licenziamento motivato e comunicato con lettera scritta dal datore di lavoro.
Nel suo caso non si è verificata nessuna delle ipotesi sopra descritte poiché lei si è regolarmente assentata per tornare nel suo Paese di origine (fruendo di un periodo di aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari previsto dall’art. 4 della L. 53/2000) e, al suo rientro, non ha sottoscritto alcun atto di risoluzione del rapporto, non ha ricevuto alcuna lettera di licenziamento e tanto meno ha consegnato le sue dimissioni. Di conseguenza il suo rapporto di lavoro è ancora in essere perché, come le ho detto, non vi è stato alcun provvedimento di interruzione valido.
Questo significa che attraverso l’invio di una lettera lei può richiedere al suo datore di lavoro di essere riammessa in servizio con il regolare pagamento delle sue retribuzioni, almeno fino a quando non riceverà effettivamente una lettera di licenziamento motivato (se il suo datore di lavoro è comunque intenzionato ad interrompere il rapporto di lavoro).
Nella sua situazione le consiglio comunque di non consegnare le dimissioni poiché perderebbe il diritto al sussidio di disoccupazione, cosa che invece le spetterebbe in caso di licenziamento; preciso che dalla consegna della lettera di licenziamento ha 68 giorni di tempo per richiedere all’INPS il sussidio di disoccupazione e 60 giorni di tempo per eventualmente impugnare lo stesso licenziamento.