Gentile avvocato, scrivo perché il 15 aprile scorso sono stata licenziata. Qualche giorno dopo il licenziamento ho però scoperto di essere incinta. C’è qualcosa che posso fare? Ho davvero bisogno…
risponde: Federica Zironi | Avvocato del lavoro
Gentile signora,
la lavoratrice che viene licenziata in stato di gravidanza deve immediatamente munirsi di un certificato medico che attesti la citata condizione e inviarlo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al suo datore di lavoro per notificargli ufficialmente l'esistenza della gravidanza. Fatto questo, la lavoratrice ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro, in quanto la legge che tutela le lavoratrici madri stabilisce che le stesse non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino. Tale normativa si applica anche nelle piccole aziende, qualunque sia il numero dei dipendenti.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e la legge stabilisce che la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro. Pertanto se dopo la trasmissione del certificato medico attestante lo stato di gravidanza anteriore al momento del licenziamento, il licenziamento non dovesse essere revocato, la lavoratrice potrà impugnare il licenziamento e rivolgersi al Tribunale del lavoro per ottenere la condanna del datore di lavoro a procedere alla sua immediata reintegrazione nel posto di lavoro con conseguente revoca giudiziale del licenziamento illegittimo.
Durante il primo anno di vita del bambino, inoltre, la lavoratrice potrà assentarsi dal lavoro per due periodi di riposo, nel corso della giornata lavorativa, anche cumulabili, per una durata complessiva di due ore. Tali ore sono considerate a tutti gli effetti come lavorative, e come tali debbono essere retribuite.