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mixa
per voi
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Stavo per ottenere la cittadinanza quando mi hanno condannato per ricettazione a causa di un motorino rubato che io ho comprato senza conoscerne la provenienza. Che cosa possa fare?

Caro Mixa,

 

sono un cittadino straniero e vivo in Italia da circa tredici anni, ho sempre avuto il permesso di soggiorno e appena ho potuto ho richiesto e ottenuto la carta di soggiorno. Sei anni fa mi sono sposato con una cittadina italiana e, avendone i requisiti, nel 2008 ho fatto richiesta della cittadinanza italiana. Tuttavia, pochi giorni fa ho ricevuto una lettera con cui il Ministero dell’interno mi ha comunicato che avrebbe rigettato la mia domanda perché nel marzo del 2004 sarei stato condannato per una ricettazione. In effetti diversi anni fa avevo acquistato un motorino che usavo per andare al lavoro che poi però è risultato provenire da un furto; io non lo sapevo ma purtroppo sono stato condannato. È corretto quanto mi è stato comunicato e cosa posso fare per ottenere lo stesso la cittadinanza?

risponde: Andrea d'Amicis | Avvocato penalista

Caro lettore,

 

come certamente saprai, la normativa in vigore prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquisti la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale (art. 5, legge 91/1992). Da quanto scrivi pertanto è corretto ritenere che tu abbia il primo requisito per vedere accolta la tua richiesta.
Tuttavia la legge che disciplina l’acquisto della cittadinanza prevede anche delle cause ostative alla concessione della cittadinanza. In particolare l’art. 6 della legge 91/92 tra le altre cose preclude l’acquisto della cittadinanza a colui che ha subito una condanna per un delitto non colposo, per il quale la legge preveda una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione (art. 6, comma 1, lett. b), legge 91/1992).
Effettivamente il reato di ricettazione previsto dall’art. 648 cod. pen. rientra nella categoria dei delitti che impediscono l’acquisto della cittadinanza visto che è punito con la pena massima di otto anni di reclusione nell’ipotesi base e di sei anni di reclusione per l’ipotesi attenuata.
Pertanto, se effettivamente in passato hai subito una condanna per questo tipo di reato, ti sarebbe precluso l’acquisto della cittadinanza italiana.
La stessa legge però prevede la possibilità di superare l’ostacolo mediante l’ottenimento della riabilitazione. È questa una delle cause di estinzione della pena previste dal codice penale (artt. 178 e ss. c.p.). La richiesta di riabilitazione deve essere rivolta al Tribunale di sorveglianza e può essere concessa quando siano passati almeno tre anni dal giorno in cui la pena sia stata completamente eseguita, ovvero sia stata in altro modo estinta, e a condizione che la persona condannata abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Per questa ragione il Tribunale di sorveglianza generalmente richiede a integrazione di quest’ultimo requisito che sia stato risarcito il danno cagionato in conseguenza del reato commesso.

 

andreadamicis@mixamag.it