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mixa
per voi
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Viene un amico straniero a trovarmi: ci sono adempimenti da fare?

Caro Mixa,
nei prossimi giorni verrà a farmi visita un amico che ospiterò a casa mia per qualche giorno. Lui è un cittadino senegalese che risiede in Spagna con un regolare permesso di soggiorno. Ci sono degli adempimenti che io o lui dobbiamo rispettare?

risponde: Andrea d'Amicis | Avvocato penalista

Caro lettore,
nel numero di qualche settimana fa avevamo fatto cenno alla normativa di cui all’art. 7 D.Lgs. 256/1998 in base alla quale chiunque, a qualsiasi titolo, ospita ovvero dà alloggio a uno straniero o apolide anche se regolarmente soggiornante, anche se parente, deve darne comunicazione per iscritto entro quarant’otto ore all’autorità locale di pubblica sicurezza; in questo caso però l’eventuale violazione non costituisce reato ma è sanzionata con la sanzione pecuniaria da un minimo di 160 a un massimo di 1.100 euro.
Pertanto è obbligatorio effetturare tale comunicazione con le modalità indicate nella stessa disposizione di legge: oltre alle generalità di chi effettua la comunciazione, in questo caso le tue, debbono essere indicate anche quelle del cittadino straniero ospitato unitamente agli estremi del passaporto o del documento di idientificazione che lo riguardano; l’indicazione dell’immobile ove la stesso ospite sarà alloggiato. Il tutto allegando copia dei documenti di idnentità dell’ospite e dell’ospitato.
È bene precisare che la comunicazione è dovuta anche se la persona ospitata dovesse soggiornare in Italia per poco tempo, anche solo per un giorno.
A questo proposito è opportuno altresì sapere che nel caso di soggiorni brevi (da intendersi così quelli per periodi di tempo non superiori a tre mesi) al cittadino straniero è pure fatto obbligo di comunicare la propria presenza in Italia entro otto giorni dall’ingresso.
Per i cittadini stranieri provenienti da altri Paesi dell’area Schengen la dichiarazione di presenza può essere fatta presso la locale Questura della provincia in cui si trova, per i cittadini stranieri provenienti da un Paese estraneo all’area Schengen invece l’obbligo è assolto mediante l’apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.
Deve ritenersi soggetto all’obbligo di fare la dichiarazione di presenza anche il cittadino straniero munito di peremesso di soggiorno rilasciato da uno Stato dell’Unione europea, come nel caso del tuo amico senegalese con permesso di soggiorno spagnolo, ciò in quanto così è previsto dall’art. 5, comma 7, D.Lgs. 286/1998.
In caso di violazione di tale obbligo è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 309,00 e nel caso in cui la dichiarazione non sia stata resa entro 60 giorni dall’ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l’espulsione amministrativa.

 

andreadamicis@mixamag.it