Mi chiamo M.H., sono appena arrivato dal Senegal e sono gay. Nessuno dei miei familiari è a conoscenza del mio orientamento e anche con i miei connazionali tengo nascosta la mia condizione per paura di essere discriminato. Nel mio Paese l’omosessualità è considerata reato e si rischia il carcere, oltre al fatto che si è fortemente discriminati e perseguitati a livello familiare e sociale. Sono senza permesso di soggiorno, vorrei chiedere asilo politico e costruirmi una nuova vita in Italia. È possibile?
risponde: Paolo Oddi | avvocato specialista in diritto dell'immigrazione
La protezione degli stranieri omosessuali che scappano dai loro Paesi per timore di essere perseguitati legalmente (perché in questi Paesi l’omosessualità è reato) o socialmente – da gruppi sociali maggioritari, anche aventi connotazioni religiose –, è finalmente riconosciuta anche in Italia, grazie al recepimento della Direttiva 2004/83/CE (recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) con il D.Lvo 19 novembre 2007, n. 251 (in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4-1-2008, in vigore dal 19-1-2008).
Quest’ultimo decreto legislativo all’art. 8, per la prima volta in Italia, indica tra i motivi di persecuzione che legittimano la richiesta di protezione (asilo politico, protezione sussidiaria – le c.d. protezioni internazionali - o umanitaria – art. 5 c. 6 t.u. imm.) anche “l’orientamento sessuale” nell’ambito della più generale categoria di “particolare gruppo sociale perseguitato”. L’art. 5 c. 1 lett. c) del medesimo decreto, sempre per la prima volta, riconosce che l’agente persecutore possa essere anche un soggetto non statuale (in tutte quelle situazioni in cui l’organizzazione statuale non possa o non voglia tutelare detto particolare gruppo).
Nel suo caso lei è vittima di una persecuzione statale e per questo - alla luce delle norme citate, della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati (ratificata in Italia con L. 722/’54) e dell’art. 1 commi bis-ter-quater-quinquies-sexies della L.39/90 (come modificata dalla L. 189/02) – potrà inoltrare domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (e in subordine di protezione internazionale o umanitaria), il più velocemente possibile, presentandosi nella Questura del luogo dove intende fissare il suo domicilio. La Questura, dopo avere redatto un verbale contenente la sua storia – meglio se particolareggiata e circostanziata -, trasmetterà la sua istanza alla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che provvederà a convocarla per un’audizione (tra il primo passaggio in Questura e la convocazione in Commissione passano diversi mesi). In sede di Commissione potrà essere accompagnato da un legale. All’esito dell’audizione, passato qualche tempo, le verrà comunicato il provvedimento con cui la Commissione decide se accogliere o meno la sua istanza. In caso di esito negativo, entro 30 giorni dalla comunicazione, potrà fare ricorso al Tribunale civile – anche chiedendo il c.d. gratuito patrocinio (e cioè sarà lo Stato a farsi carico degli onorari del suo avvocato) - che dovrà riesaminare la decisione adottata dalla Commissione. In sede di Tribunale potrà anche portare all’attenzione dei Giudici testimoni e esperti della legislazione del suo Paese d’origine per dimostrare pienamente la veridicità sua storia.
Oltre ad Amnesty International (consulti i Rapporti annuali sulla violazione dei diritti umani nel suo Paese), da qualche anno in Italia esistono organizzazioni non governative che prestano assistenza a stranieri che si trovano nella sua situazione. In particolare può consultare l’interessante sito http://migrantilgbt.arcigay.it/, che contiene anche riferimenti alla normativa.