Cara Mixa, sono un cittadino straniero, di nazionalità tunisina.
Lavoro come domestico per un cittadino italiano che, lo scorso settembre, ha presentato in mio favore domanda di emersione in base alla legge dell’agosto 2009. La pratica non si è ancora conclusa - cioè non siamo stati ancora convocati dallo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Milano ed io non ho ancora in mano il permesso di soggiorno - anche se il mio datore ha ricevuto i bollettini dell’INPS di pagamento dei contributi arretrati. Di recente, sono stato fermato per un controllo – purtroppo avevo dimenticato a casa la copia della domanda di emersione - e condotto all’ufficio immigrazione della Questura dove mi è stato notificato un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera per avere fatto ingresso irregolare in Italia e relativo ordine di allontanamento entro 5 giorni. Sono preoccupato, non vorrei perdere l’occasione di regolarizzarmi. Cosa posso fare ?
risponde: Paolo Oddi | Avvocato specialista in diritto dell'immigrazione
Secondo l’art. 1 ter , comma 10, della l. 102/09 “nelle more della definizione del procedimento <di emersione> lo straniero non può essere espulso, <tranne che nei casi previsti al comma 13>”. Ad esclusione di coloro che sono espulsi perché ritenuti pericolosi, o perché condannati per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 codice procedura penale, o perché segnalati come inammissibili nel sistema informativo Schengen (art. 1 ter, comma 13), la Prefettura non può espellere lo straniero per il quale risulti in corso il procedimento di emersione. Nel suo caso, trattandosi di espulsione per ingresso irregolare, la Prefettura non poteva decretare la sua espulsione a fronte della pendenza della domanda di emersione. Per risolvere il problema potrà seguire due strade: 1) presentare ricorso ai sensi dell’art. 13 c. 8 testo unico immigrazione al Giudice di pace di Milano - anche per il tramite di un legale che potrà chiedere in suo favore il patrocinio a spese dello Stato - chiedendo l’annullamento del decreto di espulsione - allegando copia della domanda di emersione (e del versamento del contributo forfettario di 500 €)- per violazione dell’art. 1 ter comma 10 della l. 102/09; 2) presentare istanza di revoca del decreto direttamente alla Prefettura- Sportello unico per il medesimo motivo (violazione di legge).
Le ricordo che il ricorso al Giudice di pace va tassativamente presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’espulsione, a pena di decadenza, e che il Giudice è tenuto a decidere entro 20 giorni dalla presentazione. La tempistica della decisione della Prefettura sull’istanza di revoca è invece non ben regolamentata e può dunque succedere di dovere attendere più tempo. Ricordo anche che in occasione delle scorse regolarizzazioni i decreti di espulsione per motivi meramente amministrativi (come nel suo, ingresso irregolare, ma anche soggiorno irregolare) venivano annullati automaticamente all’atto dell’accoglimento della domanda. Ma è meglio non rischiare in considerazione del silenzio della legge sul punto.