Caro Mixa,
ho da poco acquistato un piccolo appartamento come forma di investimento e sarebbe mia intenzione cederlo in locazione. Questo appartamento si trova in una zona in cui vive una nutrita comunità di cittadini stranieri. Siccome ho sentito dire che in uno degli ultimi “pacchetti sicurezza” approvati dal Governo sono state introdotte delle nuove norme proprio in materia di locazione a cittadini stranieri, volevo sapere quali accorgimenti dovrei avere nel caso in cui volessi cedere questo appartamento in locazione a qualche cittadino straniero che me lo richiedesse.
Caro lettore,
probabilmente quanto hai appreso si riferisce alle novità introdotte nel testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998) con il decreto legge 92 del 2008, uno dei diversi pacchetti sicurezza approvati nel corso di questi ultimi anni.
Con tale provvedimento in particolare è stata inserita una nuova disposizione normativa secondo la quale commette un reato chiunque, a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile a uno straniero che sia privo del permesso di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. Nel caso di violazione di questa norma ha rilevanza penale infatti in caso di inosservanza è prevista la pena della reclusione da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (art. 12, comma 5 bis D.Lgs. 256/1998).
Ciò ovviamente non significa che tu non possa affittare il tuo appartamento a cittadini stranieri ma solamente che sarà tuo onere verificare che la persona con cui stipulerai il contratto sia regolrametne soggiornante in Italia, sia al momento della stipula sia al momento del rinnovo del contratto.
Bisogna fare attenzione in questo senso perché nel caso venga accertato il reato la norma prevede che, oltre alla reclusione, con la condanna definitvia è prevista anche la confisca dell’immobile il che significa perderne la proprietà che passa così allo Stato.
Bisogna, inoltre ricordare che ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 256/1998 chiunque, a qualsiasi titolo, ospita ovvero dà alloggio a uno straniero o apolide anche se regolarmente soggiornante, anche se parente, deve darene comunicare per iscritto entro quarant’otto ore all’autorità locale di pubblica sicurezza; in questo caso però l’eventuale violazione non costituisce reato ma è sanzionata con la sanzione pecuniaria da un minimo di 160 a un massimo di 1.100 euro.