
Le norme che regolano il ricongiungimento familiare nei confronti del parente espulso sono l'art. 29 e l'art. 13 c. 13 del testo unico immigrazione (d.lgs 286/98 e successive modifiche).
Grazie al d.lgs 5/07 - che ha recepito la direttiva comunitaria 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare modificando il t.u. Imm. – la sua situazione non dovrebbe presentare ostacoli insormontabili.
Secondo l'art. 13 c. 13, come riformulato dal citato d.lgs 5/07, lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno (e in caso di trasgressione è punito con la reclusione da 1 a 4 anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera). Tuttavia questa norma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29.
Ciò significa che se il decreto di espulsione notificato a suo marito rientra nelle espulsioni per soli motivi amministrativi (essere entrato clandestinamente, art. 13, comma 2, lett. a), t.u. Imm., o non avere richiesto il permesso di soggiorno, o essersi trattenuti con permesso scaduto, revocato o annullato, art. 13, comma 2, lett. b), t.u. Imm.), come sembra ricavarsi dalla sua lettera, lo Sportello unico per l'immigrazione- nel momento in cui lei è in possesso dei requisiti di reddito e alloggio previsti dall'art. 29 – dovrà concederle il nulla osta al ricongiungimento e suo marito potrà raggiungerla con regolare visto per famiglia senza dovere prima ottenere dal Ministro dell'interno una speciale autorizzazione in deroga al generale divieto di rientro.