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mixa
per voi
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Posso far venire mio marito in Italia, anche se è stato già espulso?

 

Cara Mixa sono una cittadina ucraina con regolare permesso di soggiorno da 4 anni. Lavoro come operaia, ho un reddito e un alloggio che mi hanno consentito di avviare la pratica di ricongiungimento familiare nei confronti di mio marito. Sto aspettando che lo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura di Milano mi chiami. Il problema è che lui è stato espulso lo scorso anno perché sprovvisto di permesso di soggiorno e sul suo decreto di espulsione è scritto che non può rientrare in Italia per 10 anni. A parte questo, lui non ha mai avuto problemi con la giustizia. Tuttavia ho paura che a causa dell'allontanamento non sarà autorizzato a rientrare.

 

risponde: paolo oddi | avvocato specialista in diritto dell'immigrazione

 

Le norme che regolano il ricongiungimento familiare nei confronti del parente espulso sono l'art. 29 e l'art. 13 c. 13 del testo unico immigrazione (d.lgs 286/98 e successive modifiche).
Grazie al d.lgs 5/07  - che ha recepito la direttiva comunitaria 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare modificando il t.u. Imm. – la sua situazione non dovrebbe presentare ostacoli insormontabili.
Secondo l'art. 13 c. 13, come riformulato dal citato d.lgs 5/07, lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno (e in caso di trasgressione è punito con la reclusione da 1 a 4 anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera). Tuttavia questa norma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29.
Ciò significa che se il decreto di espulsione notificato a suo marito rientra nelle espulsioni per soli motivi amministrativi (essere entrato clandestinamente, art. 13, comma 2, lett. a), t.u. Imm., o non avere richiesto il permesso di soggiorno, o essersi trattenuti con permesso scaduto, revocato o annullato, art. 13, comma 2, lett. b), t.u. Imm.), come sembra ricavarsi dalla sua lettera, lo Sportello unico per l'immigrazione- nel momento in cui lei è in possesso dei requisiti di reddito e alloggio previsti dall'art. 29 – dovrà concederle il nulla osta al ricongiungimento e suo marito potrà raggiungerla con regolare visto per famiglia senza dovere prima ottenere dal Ministro dell'interno una speciale autorizzazione in deroga al generale divieto di rientro.