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La Corte di Cassazione a Sezione Unica smentisce la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 22216). Di più: smentisce i principi generali dell'ordinamento nazionale e internazionale, prima fra tutte la Convenzione sui minori di New York del 1984, che l'Italia ha ratificato e che è 'la bibbia' in materia. La tutela del minore è un diritto che supera qualsiasi altra esigenza. La situazione è piuttosto complessa, ma cerchiamo di fare ordine. Con l'ultima sentenza, la 5856, la Cassazione ha sostenuto che gli immigrati irregolari vadano espulsi anche se hanno figli che frequentano la scuola dell’obbligo, sostenendo che la scuola non può essere un motivo "straordinario" per usare tolleranza nei confronti degli immigrati  irregolari. Altrimenti, scrive la I Sezione civile, "si finirebbe col legittimare l'inserimento di famiglie di stranieri strumentalizzando l'infanzia". La Suprema Corte ha quindi bocciato il ricorso di un  cittadino albanese senza permesso di soggiorno, padre di due figli in età scolare e marito di una donna in attesa della  cittadinanza italiana per adozione. L’uomo chiedeva di rimanere nel nostro Paese per stare accanto ai figli, che con un suo allontanamento avrebbero subito “un vero e  proprio depauperamento sentimentale che andrebbe ad incidere sul loro  futuro”. Nel ricorso, il cittadino albanese si appellava alle norme del testo unico sull’immigrazione che tutelano l’unità familiare. In particolare, l’ articolo 31 recita che “il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare”. In concreto è solo il Tribunale dei Minori, e non la Cassazione, a poter decidere, visto che è l'unico che ha gli strumenti e gli esperti per verificare se l'allontanamento del genitore possa turbare i figli. I Supremi Giudici hanno invece sostenuto - lo ripetiamo, contro ogni precedente orientamento, che impone la tutela del minore sugli altri diritti - che “la necessità di garantire al minore che il suo ordinario processo educativo, formativo o scolastico, si realizzi con l'assistenza del genitore è subordinata al più generale interesse della tutela delle frontiere, che si esprime nelle esigenze di ordine pubblico che convalidano il decreto di espulsione". Ora occorre però attendere le motivazioni della Sentenza. Mixa tornerà ovviamente a occuparsene con i suoi esperti di diritto dell'immigrazione.

di FB

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