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Reddito insufficiente: questa la motivazione con cui la Questura di Bologna aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno a uno straniero residente in città. Niente da fare: la motivazione non regge, secondo il Consiglio di Stato che ha dato torto al Tar dell’Emilia Romagna, che aveva rigettato il ricorso, e ragione all’immigrato. I giudici, fondando la decisione sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, hanno preso in considerazione la situazione dello straniero, da tempo residente nel nostro Paese con la sua famiglia, moglie e due figli minori, uno regolarmente iscritto alle scuole elementari. Presupposti di base che, secondo la corte, Questura e Tar dovevano valutare. L’articolo 8 della Convenzione, infatti, riconosce anche agli stranieri “il diritto al rispetto della vita privata e familiare”, a prescindere dai presupposti di legge o legati al reddito. Bisogna, insomma, tener conto della situazione familiare dell’interessato nel momento in cui si esamina la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno: un reddito inferiore al minimo di legge non basta per cacciarlo.

 

Sentenza n° 7200 depositata il 29/09/2010

di CS (21 ottobre 2010)

{ 2 Commenti }

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alcolp ha scritto:
2010-10-27 11:20:17
Si potrebbe sapere numero e data della sentenza della Corte d'appello? Grazie.
Chiara Semenzato ha scritto:
2010-10-28 11:38:33
La sentenza è del Consiglio di Stato ed è la numero 07200 depositata il 29/09/2010. Si può leggere cliccando qui: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200604661/Provvedimenti/201007200_11.XML